Amministrazione aperta
I dati presenti in questa sezione vengono pubblicati in ottemperanza al Decreto Sviluppo del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134.
L'art. 18 della Legge 134/2012 prevede che:
- le amministrazioni Pubbliche forniscano una visibilità totale degli interventi diretti ad erogare sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese o che comportino attribuzioni di corrispettivi e di compensi a persone professionisti imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della L. 241/1991 ed enti pubblici e privati, mediante pubblicazione della home page dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito dei dati della sezione "Trasparenza, valutazione e merito",
- in particolare, nei siti web devono essere indicati obbligatoriamente a) il nome dell'Impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'Ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita dall'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
- a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi l'entrata in vigore del decreto legge, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste sopra, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 30 del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs 2 luglio 2010, n. 14.